Titolo IV

Art. 23

In vigore dal 29 ago 1964
L'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità determinato a norma dell' della legge ed aumentato delle eventuali quote di rendita derivanti dai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa nonché della integrazione eventualmente spettante a carico del Fondo speciale previsto dall' della legge, viene suddiviso in tredici quote eguali, il cui importo, arrotondato alle 50 lire, costituisce la rata mensile della pensione complessivamente dovuta all'iscritta. Non si procede alla suddivisione di cui al precedente comma per le pensioni che non raggiungano l'importo annuo di 13.000 lire, il cui ammontare è in ogni caso arrotondato in modo da risultare multiplo di 50 lire.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo