Titolo IV

Art. 20

In vigore dal 29 ago 1964
A corredo della domanda di liquidazione della pensione, la richiedente deve produrre il libretto di iscrizione di cui al precedente , nonché il certificato di stato di famiglia. L'iscritta, nel caso che ritenga di avere diritto alle integrazioni di cui agli della legge, deve produrre la prescritta documentazione rilasciata dall'Ufficio provinciale delle imposte dirette e dall'Ufficio tributario comunale relativamente all'iscritta medesima e al capo del nucleo familiare cui essa appartiene. Al fine del riconoscimento delle integrazioni di cui al precedente comma, l'iscritta deve dichiarare, in apposito questionario contenuto nel modulo di domanda, se sia o meno titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di suoi fondi sostitutivi, oppure di pensione a carico dello Stato o di altri Enti pubblici o di altri trattamenti di previdenza. Ove tale pensione sia a carico dello Stato, l'iscritta deve precisare se si tratti, oppure no, di pensione di guerra. Qualora sia richiesta la liquidazione della pensione per invalidità, la relativa domanda deve essere, inoltre, corredata da un certificato medico - debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario, fornito gratuitamente dall'Istituto - e da ogni altro documento atto a comprovare l'invalidità dell'iscritta. Sia il certificato di stato di famiglia che il certificato medico sono rilasciati in esenzione di bollo e di qualsiasi altra tassa o spesa, ai sensi dell'art. 122, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive disposizioni di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo