Titolo IV

Art. 19

In vigore dal 29 ago 1964
La domanda di liquidazione della pensione è formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dall'Istituto. L'iscritta è tenuta a fornire tutti i dati e le notizie che le sono chiesti con il modulo di domanda. La domanda di liquidazione della pensione deve essere sottoscritta dalla richiedente o dal suo legittimo rappresentante e deve essere presentata, unitamente ai documenti indicati al successivo , alla sede provinciale dell'Istituto nella cui circoscrizione territoriale l'iscritta risiede. La domanda può essere inoltrata a mezzo posta, ovvero mediante presentazione diretta agli sportelli della sede; in quest'ultima ipotesi, la sede ne rilascia ricevuta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-19

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