Titolo IV

Art. 24

In vigore dal 29 ago 1964
La consegna del certificato di pensione è fatta, a cura del Comune di residenza, il quale provvede, altresì, a farsi rilasciare dalla pensionata apposita ricevuta, datata e sottoscritta, e ad inviare detta ricevuta alla sede dell'Istituto che ha emesso il certificato di pensione. Salvo quanto disposto dall' della legge le assegnazioni di pensioni si considerano definitive quando, entro un anno dalla data di consegna del relativo certificato, non siano state revocate o rettificate. Le successive revoche o rettifiche in meno, che non debbano imputarsi a dolo della pensionata, non hanno effetto sulle rate già corrisposte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-24

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