Titolo V

Art. 28

In vigore dal 29 ago 1964
Col passaggio alla "mutualità pensioni" la casalinga già iscritta nell'assicurazione facoltativa disciplinata dal titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, cessa da ogni diritto nei confronti dell'assicurazione facoltativa medesima, ivi compresa l'eventuale riserva di rimborso dei contributi a favore degli eredi. I versamenti di contributi che siano effettuati nella assicurazione facoltativa successivamente al passaggio alla "mutualità pensioni" sono privi di effetto. L'importo di detti versamenti viene rimborsato senza interessi e con deduzione dell'ammontare delle spese sostenute dall'Istituto per la vendita delle marche rappresentanti il contro valore dei versamenti stessi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-28

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