Titolo IV

Art. 26

In vigore dal 29 ago 1964
Il pagamento delle pensioni viene disposto dall'Istituto con l'osservanza delle norme dell' della legge, nonché delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui al titolo VII, capo III, del regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e successive modificazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-26

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