Titolo V

Art. 31

In vigore dal 29 ago 1964
Gli importi minimi di pensione ai quali è condizionata l'integrazione a carico del conto speciale di cui all' della legge, devono essere raggiunti a prescindere dalle quote di pensione corrispondenti ai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo