Titolo V
Art. 31
In vigore dal 29 ago 1964
Gli importi minimi di pensione ai quali è condizionata l'integrazione a carico del conto speciale di cui all' della legge, devono essere raggiunti a prescindere dalle quote di pensione corrispondenti ai contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-31