Titolo VI
Art. 34
In vigore dal 29 ago 1964
Entro il 15 ottobre 1964 le casalinghe che abbiano superato il 50°, ma non ancora compiuto il 55° anno di età possono iscriversi alla "mutualità pensioni" ai sensi dell' della legge.
L'iscrizione è subordinata al verificarsi delle stesse condizioni ed è eseguita con le stesse modalità previste dalla legge e dal presente regolamento per le casalinghe di età inferiore ai 50 anni compiuti.
Il requisito contributivo di cui al secondo comma dell' della legge si intende conseguito quando l'iscritta possa far valere versamenti per un importo complessivo non inferiore a quello corrispondente a 360 contributi minimi previsti dall', primo comma, della legge. A tal fine si tiene conto anche degli eventuali contributi provenienti dall'assicurazione facoltativa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1964
SEGNI
MORO - BOSCO - REALE - COLOMBO - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-34