Titolo VI
Art. 33
In vigore dal 29 ago 1964
L'esercizio della facoltà prevista dai commi 1 e 2 dell' della legge è ammesso a condizione che non sussistono cause di esclusione dall'iscrizione alla "mutualità pensioni" ai sensi dell' della legge e del presente regolamento e che non sia chiesta la costituzione di una rendita vitalizia di ammontare annuo inferiore a 99.000 lire.
Nell'ipotesi che la domanda di liquidazione della rendita vitalizia di cui al citato della legge sia presentata in ritardo rispetto alla data prefissata di decorrenza della rendita medesima, l'Istituto è tenuto a corrispondere all'interessata anche l'importo dei ratei di rendita maturati dalla data predetta fino a tutto il mese di presentazione della domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-33