Titolo V
Art. 29
In vigore dal 29 ago 1964
I contributi che risultino versati nell'assicurazione facoltativa dalle casalinghe prima del passaggio alla "mutualità pensioni" sono utilizzati ai fini della pensione a carico della "mutualità" stessa, purchè detti contributi non abbiano già dato luogo a liquidazione di rendita vitalizia.
Ove tale ipotesi non si verifichi, i contributi facoltativi, all'atto della liquidazione della rendita nella "mutualità pensioni" sono convertiti in base al disposto dell', secondo comma, lettera a) della legge, in quote di rendita vitalizia secondo le norme di cui all' della legge 4 aprile 1952, n. 218; all'uopo, quali età di versamento devono essere assunte quelle dell'iscritta, all'atto dei singoli versamenti.
In relazione al disposto del precedente , ai fini del calcolo delle quote di rendita di cui al comma precedente, per la casalinga già iscritta al ruolo dei "contributi riservati" dell'assicurazione facoltativa, il passaggio alla "mutualità, pensioni" produce anche gli effetti del passaggio dal ruolo predetto al ruolo "mutualità" dell'assicurazione facoltativa.
L'Istituto provvede a trasferire alla "mutualità pensioni" la riserva matematica corrispondente ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa rivalutati secondo i criteri stabiliti dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione all' della legge medesima.
Il trasferimento della riserva matematica ha luogo con riferimento alla data in cui la casalinga chiede il passaggio alla "mutualità pensioni".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-29