Titolo III

Art. 14

In vigore dal 29 ago 1964
L'iscritta, il cui libretto sia stato smarrito, distrutto o reso inservibile, può chiederne uno nuovo all'Istituto, al quale è data facoltà di esigere dall'iscritta medesima il versamento del costo del nuovo libretto. L'iscritta non può ottenere il riconoscimento dei versamenti rappresentati dalle marche applicate sul libretto smarrito, distrutto o reso inservibile che non risultino da foglietti già ritirati dall'Istituto. Il libretto esaurito è rinnovato dall'Istituto senza spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo