Titolo III
Art. 14
In vigore dal 29 ago 1964
L'iscritta, il cui libretto sia stato smarrito, distrutto o reso inservibile, può chiederne uno nuovo all'Istituto, al quale è data facoltà di esigere dall'iscritta medesima il versamento del costo del nuovo libretto.
L'iscritta non può ottenere il riconoscimento dei versamenti rappresentati dalle marche applicate sul libretto smarrito, distrutto o reso inservibile che non risultino da foglietti già ritirati dall'Istituto.
Il libretto esaurito è rinnovato dall'Istituto senza spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-14