Titolo III

Art. 11

In vigore dal 29 ago 1964
Le marche assicurative, emesse appositamente per la "mutualità pensioni", hanno caratteristiche proprie che le differenziano da quelle delle altre assicurazioni gestite dall'Istituto. L'applicazione delle marche deve avere luogo a cominciare dal primo foglietto del libretto di iscrizione non completamente coperto di marche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-11

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