Titolo I
Art. 1
In vigore dal 29 ago 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 5 marzo 1963, n. 389;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio;
Decreta:
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Nel presente regolamento:
a) con la parola "legge" si designa la legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe;
b) con la parola "Istituto" si indica l'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui la "mutualità pensioni" costituisce, ai sensi dell' della legge, una separata gestione assicurativa, pur essendo amministrata dai normali organi amministrativi dell'Istituto medesimo;
c) l'espressione "mutualità pensioni" indica la suddetta gestione assicurativa;
d) le parole "pensione" e "rendita" sono termini equivalenti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-24;665#art-1