Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 15
In vigore dal 13 apr 1965
Le sovvenzioni di cui alla lettera b) dell' saranno corrisposte:
1) nel casi di gravi malattie o infortuni degli iscritti al Fondo;
2) nel casi di gravi malattie o infortuni del membri di famiglia degli Iscritti al Fondo purchè conviventi ed a carico del capo famiglia;
3) nel casi di decesso dell'iscritto o di un parente ed affine entro il 3° grado già convivente e a carico e nei casi di decesso del pensionato già appartenente ai ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici; in tali casi, sarà immediatamente concessa a titolo di contribuzione alle spese funerarie, dietro presentazione da parte dell'interessato di apposita istanza corredata dell'atto di morte e dello stato di famiglia, una speciale sovvenzione nella misura fissa da stabilire annualmente dal Consiglio di amministrazione secondo le disponibilità di cui al precedente lettera b).
In caso di decesso dell'iscritto o del pensionato la sovvenzione anzidetta spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in mancanza, sarà corrisposta agli aventi diritto secondo il disposto dell';
4) il Consiglio di amministrazione, secondo le disponibilità per le sovvenzioni, potrà, con particolari norme stabilite anno per anno, destinare somme per i seguenti fini:
a) contributo di Istruzione al figli degli Iscritti al Fondo qualora risulti documentato che nella sede di residenza di questi ultimi manchino i relativi corsi di studio e che i beneficianti non siano ripetenti;
b) contributo per l'istruzione dei figli degli iscritti al Fondo deceduti in servizio, limitatamente ad un solo orfano per ogni famiglia;
c) conferimento per concorso, tra i figli degli iscritti al Fondo che dimostrino particolare tendenza agli studi, di borse per corsi di scuole medie inferiori e superiori e di istruzione superiore (Università, Accademie, Istituti ai quali si acceda con il diploma di scuola media superiore);
d) istituzione di concorsi a premi a favore degli iscritti al Fondo che presentino pubblicazioni relative ad argomenti tecnici chimico-merceologici e economico-finanziari, con particolare riguardo a quelli interessanti i servizi delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-15