Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 20
In vigore dal 13 apr 1965
L'anno finanziario del Fondo di previdenza comincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Non oltre l'adunanza di aprile, il presidente, o un consigliere all'uopo delegato, deve sottoporre all'approvazione del Consiglio il rendiconto relativo all'esercizio scaduto.
Il rendiconto approvato sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale delle dogane e delle imposte indirette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-20