Art. 1
In vigore dal 13 apr 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1561, convertito nella legge 19 gennaio 1939, ai. 260, istitutivo del Fondo di p evidenza, a favore del personale addetto ad servizi delle Imposte di fabbricazione;
Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 gennaio 1912, n. 37, concernente la iscrizione del personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette al Fondo predetto;
Visto l' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1035;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1946, n. 676, concernente la composizione ed il funzionamento del Consiglio di amministrazione dei Fondo;
Visti i decreti presidenziali 26 agosto 1949, n. 833 e 22 novembre 1953, n. 1109, concernenti la modifica della misura delle indennità stabilite dal su citato regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, con il quale sono state apportate alcune modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza anzidetto, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768;
Ritenuta la necessità di riordinare e di aggiornare le disposizioni contenute nel vigente regolamento;
Sentito il Consiglio di amministrazione del fondo;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
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Il vigente regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza a favore del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, approvato con regio decreto 28 novembre 1940, n. 1768, e successive modificazioni, è sostituito da quello annesso al presente decreto e visitato dal Ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rd-1