Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 22

In vigore dal 13 apr 1965
Le spese di amministrazione del Fondo sono pagate dal ricevitore della Dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-22

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