Art. 2
In vigore dal 13 apr 1965
Le indennità liquidate fino all'entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che abbiano cessato dal servizio dal 1 luglio 1960, sono integrate, col pagamento agli interessati o agli aventi diritto, della eventuale differenza che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rd-2