Art. 2

In vigore dal 13 apr 1965
Le indennità liquidate fino all'entrata in vigore del presente decreto a favore degli iscritti al Fondo che abbiano cessato dal servizio dal 1 luglio 1960, sono integrate, col pagamento agli interessati o agli aventi diritto, della eventuale differenza che sarebbe loro spettata se si fosse applicato il presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rd-2

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