Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 17
In vigore dal 13 apr 1965
Le domande di sovvenzioni debbono essere indirizzate al presidente del Consiglio di amministrazione e trasmesse per il tramite dei capi degli uffici tecnici e dei Laboratori chimici entro il termine massimo di dieci giorni, corredate del verbale firmato da tutti i componenti il Comitato consultivo e dei documenti comprovanti le spese sostenute dai richiedenti.
Qualora per l'istruzione delle domande sia necessario un tempo maggiore, dovrà essere indicato il motivo nel verbale anzidetto.
Le domande di sovvenzione a titolo di contributo per le spese funerarie dovranno essere immediatamente trasmesse con i prescritti documenti, al presidente del Consiglio di amministrazione non occorrendo, per esse, il parere del Comitato consultivo.
Le domande di sovvenzione presentate dal funzionari con qualifica non inferiore a ingegnere capo ed equiparata, saranno trasmesse dagli interessati con I relativi documenti direttamente al presidente del Consiglio di amministrazione; quelle presentate dagli iscritti al Fondo in servizio presso altri uffici saranno trasmesse al presidente del Consiglio di amministrazione per il tramite e con motivazione dei capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio, a cura dei quali devono essere compiuti gli accertamenti di cui al primo e secondo comma del precedente .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-17