Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 12

In vigore dal 13 apr 1965
Salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente , l'indennità di cui all', lettera a), è determinata in relazione al numero degli anni di servizio, utili a pensione, reso nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici e degli anni eventualmente prestati oltre il limite massimo del servizio pensionabile. Nel computo della durata di servizio, la frazione di anno superiore a sei mesi è considerata come anno intero. La misura dell'indennità spettante all'iscritto, per ogni anno di servizio e secondo la categoria di appartenenza nel momento della liquidazione, si ottiene moltiplicando il coefficiente di seguito indicato per l'ammontare delle entrate, di cui al punto a) dell', verificatesi nell'anno anteriore a quello della definitiva cessazione dal servizio dell'iscritto: a) personale dei ruoli ordinari e del ruoli aggiunti della carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, 0,0007372; b) personale del ruolo ordinario e dei ruolo aggiunto della carriera ausiliaria e personale operaio permanente 0,0005526. La indennità di cui al precedente comma del presente articolo non può essere inferiore alla media delle indennità calcolate, a parità di condizioni, nel triennio precedente all'anno in cui è avvenuta la cessazione dai servizio dell'iscritto; ove risulti inferiore, la differenza sarà prelevata dalla riserva di cui alla lettera d) dell'. All'accertamento dell'anzianità di servizio per la determinazione dell'indennità provvede il Consiglio di amministrazione. Agli iscritti al Fondo, che lascino definitivamente il servizio prima di aver acquisito diritto a pensione, esclusi i casi di passaggio ad altro impiego dello Stato, di decadenza, di dimissioni o di dispensa dal servizio per incapacità o di persistente insufficiente rendimento, la misura della indennità è aumentata del 50%. Al superstiti degli iscritti al Fondo, che abbiano acquisito il diritto all'indennità, deceduti in attività di servizio prima di aver compiuto 40 anni di servizio pensionabili, l'indennità è calcolata sulla base massima di 40 annualità, limitatamente, in ordine di preferenza, ai superstiti indicati nei punti da 1) a 6) del successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-12

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