Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 4
In vigore dal 13 apr 1965
Per provvedere alle finalità indicate nel presente regolamento, le entrate annuali del Fondo da erogare sono ripartite come segue:
a) il 72% è destinato alla corresponsione delle indennità e delle sovvenzioni di cui alla lettera a) del precedente ;
b) il 18% è destinato alla corresponsione delle sovvenzioni, dei contributi e delle altre erogazioni di cui all';
c) il 5% è destinato alla copertura delle spese di amministrazione, segreteria e similari, nonché delle spese dei servizi di riscossione e pagamento, nonché di ogni altra spesa di funzionamento, anche occasionale;
d) il 5% è destinato a costituire un fondo di riserva per garantire, anche oltre il limite posto dalla lettera a) del presente articolo, la corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-4