Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 9
In vigore dal 13 apr 1965
La revisione della gestione del Fondo è demandata ad un Collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto di un direttore di divisione del Ministero delle finanze addetto alla direzione generale delle Dogane e imposte indirette che lo presiede e di due impiegati dei ruoli provinciali dei Laboratori chimici e delle Imposte si fabbricazione scelti fra quelli residenti in Roma, eletti con le modalità indicate nell' per la designazione dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
I revisori sono tenuti a presentare alla fine di ogni esercizio
finanziario la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto del Fondo.
Il presidente del Collegio dei revisori, ovvero uno dei componenti dei Collegio stesso, deve intervenire, senza voto deliberativo, in tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-9