Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 5

In vigore dal 13 apr 1965
Il Fondo di previdenza è amministrato da un Consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: Il direttore generale delle Dogane e delle imposte indirette; Membri: Un ispettore generale amministrativo addetto alla direzione generale delle Dogane e delle imposte indirette, vice presidente; Il direttore della divisione del personale del ruoli delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e, in mancanza, il funzionario che lo sostituisce; Sei rappresentanti del personale dei ruoli provinciali da scegliere fra quelli residenti in Roma aventi almeno 5 anni di effettivo servizio nel ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e precisamente: a) Un rappresentante della carriera direttiva delle Imposte di fabbricazione; b) Un rappresentante della carriera direttiva dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette; c) Un rappresentante della carriera di concetto delle Imposte di fabbricazione; d) Un rappresentante della carriera esecutiva delle Imposte di fabbricazione; e) Un rappresentante delle carriere esecutive dei Laboratori delle dogane e imposte indirette; f) Un rappresentante da scegliere a turno fra il personale delle carriere ausiliarie degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e quello della categoria degli operai permanenti del Magazzino centrale del materiale delle imposte di fabbricazione. Tali rappresentanti saranno eletti direttamente dagli iscritti al Fondo secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze. I sei rappresentanti predetti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Avrà funzioni di segretario un funzionario amministrativo della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette con qualifica non superiore a quella di direttore di sezione e non inferiore a quella di consigliere di la classe. Il segretario potrà essere coadiuvato, secondo le direttive del Consiglio, da apposito personale di segreteria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-5

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