Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 3
In vigore dal 13 apr 1965
Il Fondo di previdenza provvede:
a) a corrispondere una indennità agli iscritti nel momento in cui cessino dal servizio per collocamento a riposo, passaggio id altro impiego dello Stato o per qualsiasi altra causa che non sia la destituzione dall'impiego o la risoluzione del rapporto d'impiego con la perdita al diritto al trattamento di quiescenza, o ai loro superstiti se gli iscritti sono deceduti durante il servizio.
Tale indennità è stabilita nella misura indicata nell' del presente regolamento.
Nei casi di cessazione dal servizio per destituzione o per licenziamento senza diritto al trattamento di quiescenza è in facoltà del Consiglio di amministrazione del fondo di previdenza di corrispondere alla moglie o ai figli dell'iscritto destituito o licenziato, secondo l'ordine di preferenza indicato nel successivo una sovvenzione che non superi, comunque, l'ammontare dell'indennità che sarebbe spettata all'iscritto stesso qualora la cessazione dal servizio fosse avvenuta per altra causa;
b) a corrispondere le sovvenzioni, i contributi e le altre erogazioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-3