Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 7

In vigore dal 13 apr 1965
Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso è chiamato: 1) a deliberare sulla liquidazione delle indennità di cui all' lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni dei contributi e delle altre erogazioni di cui all'; 3) a deliberare in ordine all'accettazione di oblazioni volontarie e all'introito di proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui alla lettera c) dell'; 5) a provvedere, in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 6) ad approvare i rendiconti della gestione. La liquidazione delle spese di cui al punto 4) del presente articolo sarà effettuata, di regola, alla fine di ciascun semestre dell'esercizio di gestione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-7

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