Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 11
In vigore dal 13 apr 1965
Il diritto alla indennità si acquista solo quando l'iscritto abbia prestato, nei ruoli del personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici, due anni di servizio utile agli effetti della pensione.
Agli effetti della misura dell'indennità si tiene conto soltanto degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione provinciale delle imposte di fabbricazione e del Laboratori chimici.
Se l'iscritto al Fondo sia deceduto per causa di servizio, debitamente accertata, prima dei raggiungimento dell'anzianità di servizio di cui al primo comma, è dovuta ugualmente ai superstiti una indennità nella misura spettante agli iscritti che abbiano compiuto il minimo di due anni di servizio.
Le disposizioni del secondo comma, giusta quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, non si applicano al personale delle Imposte di fabbricazione e dei Laboratori chimici che risulti iscritto al Fondo anteriormente al 5 maggio 1959 (data di entrata in vigore del suddetto decreto).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-11