Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 14

In vigore dal 13 apr 1965
L'indennità è corrisposta su domanda degli Iscritti al Fondo o dei loro superstiti. La domanda stessa va presentata dagli interessati direttamente al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza entro il perentorio termine di cinque anni dalla data di cessazione del servizio o da quello del decesso dell'iscritto. Quando l'indennità sia richiesta dai superstiti, alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 1) se si tratta del coniuge: il certificato di matrimonio, lo stato di famiglia e un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che non esiste sentenza di separazione passata in giudicato e pronunciata per sua colpa; 2) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro: lo stato di famiglia e un atto di notorietà redatto a norma di legge comprovanti i vincoli di parentela degli aventi diritto con l'iscritto deceduto, nonché la copia autentica dell'atto di adozione per i figli adottivi, e, quando sia necessario, la prova della invalidità al lavoro; 3) se si tratta di figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico del genitore defunto: i documenti di cui al precedente n. 2), nonché un legale documento o atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che le richiedenti erano conviventi e carico del deceduto; 4) se si tratta di figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni: i documenti come al precedente n. 2); 5) se si tratta di figli naturali riconosciuti: la prova del riconoscimento e un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto; 6) se si tratta di affilati minorenni o maggiorenni: copia autentica del provvedimento di affiliazione ed un atto di notorietà, redatto a norma di legge, dal quale risulti che i richiedenti sono i soli aventi diritto; 7) se si tratta di genitori: un atto di notorietà redatto a norma di legge, dal quale risulti non essere intervenuta sentenza di separazione passata in giudicato, oppure, se tale sentenza sia intervenuta, copia autentica della sentenza stessa, e un certificato dell'ufficio di stato civile comprovante i vincoli di parentela dei richiedenti con Il deceduto; 8) se ai tratta di fratelli e sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati o di fratelli o sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti: un certificato dell'ufficio di stato civile o un atto di notorietà, redatto a norma di legge, comprovante i vincoli di parentela con l'iscritto deceduto e, quando sia necessario, la condizione di stato civile, quella d'inabilità al lavoro e quella di nullatenenza. I richiedenti inoltre debbono comprovare, con lo stesso atto di notorietà, di essere i soli aventi diritto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-14

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