Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 13
In vigore dal 13 apr 1965
In caso di morte dell'iscritto in attività di servizio la indennità di cui all', lettera a), è corrisposta, in ordine di preferenza, al seguenti soggetti:
1) al coniuge superstite, a meno che questi non risulti da sentenza passata in giudicato legalmente separato per propria colpa.
Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, figli di precedenti matrimoni, è riservata a questi, nell'ordine di preferenza di cui ai numeri 2), 3) e 4), una quota d'indennità pari a un terzo o metà, secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi;
2) al figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali;
3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni già conviventi e a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali;
4) al figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni in parti uguali;
5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali;
6) agli affiliati minorenni o maggiorenni in parti uguali;
7) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente. Se i genitori sono separati legalmente, la indennità è divisa tra essi in parti uguali: al genitore superstite.
In mancanza di genitori legittimi sono equiparati ad essi gli adottanti, in mancanza di questi i genitori naturali ed in mancanza anche di questi gli affilianti;
8) al fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni purchè non coniugati, in parti uguali;
9) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; si considerano nullateneneti coloro che non si trovano nelle condizioni previste dall' della legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-13