Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 18
In vigore dal 13 apr 1965
Il pagamento delle indennità e delle sovvenzioni è fatto dai ricevitori doganali, a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformità di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo e dal segretario.
I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai ricevitori doganali staccandole da appositi registri a matrice e figlia.
Le ricevute degli interessati devono dai ricevitori doganali essere controfirmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del fondo.
Al termine dell'anno finanziario i ricevitori doganali devono chiudere i registri a matrice e figlia delle bollette di introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-18