Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 19
In vigore dal 13 apr 1965
Le somme spettanti al Fondo di previdenza sono versate in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti secondo modalità stabilite d'accordo fra l'Amministrazione della Cassa e quella del Fondo di previdenza.
Agli anzidetti versamenti, provvedono:
1) gli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, i quali verseranno mensilmente le somme di cui alla lettera b) ed annualmente le somme di cui alla lettera c) del precedente ;
2) il direttore del Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette, i capi dei Laboratori chimici compartimentali ed il capo del Laboratorio chimico denaturanti dello Stato, i quali verseranno mensilmente le somme di spettanza del Fondo di previdenza;
3) i contabili doganali, i quali verseranno bimestralmente le quote spettanti al Fondo sui proventi contravvenzionali di cui alla lettera a) dello stesso del presente regolamento.
Le somme che eccedono le ordinarie necessità del Fondo di previdenza possono essere investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e, in casi eccezionali, in altre forme deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-19