Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza
Art. 10
In vigore dal 13 apr 1965
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo.
Nei casi di particolare urgenza, il presidente, sentiti due membri del Consiglio di amministrazione di cui uno appartenente al ruolo provinciale delle Imposte di fabbricazione o a quello dei Laboratori chimici, provvede:
1) alla liquidazione di un acconto, fino al limite massimo della metà, della somma presuntivamente dovuta dal Fondo per le indennità di cui all', lettera a);
2) all'attribuzione di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all', lettera b);
3) all'attribuzione delle speciali sovvenzioni per spese funerarie nella misura e con le modalità di cui al punto 3) dell'.
Il Consiglio, alla prima adunanza, previa relazione del presidente, è chiamato a ratificare i detti provvedimenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-10