Art. 22
Regolamento amministrazione e erogazione del Fondo di previdenza

Art. 22

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In vigore dal 13 apr 1965
Le spese di amministrazione del Fondo sono pagate dal ricevitore della Dogana di Roma, previa liquidazione da parte del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-04-09;1650#art-rae-22