Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 12
In vigore dal 16 giu 1964
L'Associazione ha la seguente organizzazione:
a) La residenza nazionale con sede in Roma;
b) Sezioni provinciali con sedi nei capoluoghi di Provincia;
c) Fiduciariati comunali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-12