Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 7

In vigore dal 16 giu 1964
L'ammissione dei soci spetta al Consiglio provinciale. I minorenni e gli interdetti sono rappresentati nell'Associazione dal proprio rappresentante legale. Ogni socio deve iscriversi alla Sezione della Provincia di residenza. Qualora un socio cambi residenza, ne deve dare comunicazione alla propria Sezione la quale ne curerà il trasferimento alla Sezione della nuova residenza. I soci residenti all'estero possono iscriversi alla Sezione di origine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-7

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