Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 9
In vigore dal 16 giu 1964
A carico del socio possono essere presi i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione.
Il richiamo, la censura e la sospensione sono di competenza, del Consiglio provinciale. Contro tali provvedimenti il socio può ricorrere al Consiglio nazionale entro un mese dalla comunicazione.
La espulsione è di competenza del Consiglio nazionale, anche su proposta del Consiglio provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-9