Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 13

In vigore dal 16 giu 1964
Il Congresso nazionale è l'organo supremo dell'Associazione ed ha le finzioni dell'Assemblea nazionale del soci. È costituito dai presidenti delle Sezioni provinciali che possono farsi rappresentare, in caso di impedimento, dal vice presidente o da un altro componente il Consiglio provinciale, con diritto al voto. Ne fanno parte anche i componenti del Consiglio nazionale. I Consiglieri nazionali non presidenti di Sezioni provinciali non partecipano alle votazioni per le cariche sociali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-13

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