Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 17
In vigore dal 16 giu 1964
Il Consiglio nazionale si riunisce normalmente ogni sei mesi, mia è convocato dal presidente nazionale tutte le volte che egli lo ritenga opportuno, eppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta stessa.
Alle riunioni del Consiglio nazionale intervengono, senza diritto al voto, i componenti del Collegio centrale dei sindaci.
Il Consiglio nazionale:
a) delibera la convocazione in via straordinaria del Congresso nazionale;
b) elegge due vice presidenti nazionali che sostituiscono alternati il presidente nazionale in caso di assenza o di impedimento nelle sue attribuzioni.
Qualora il presidente nazionale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente nazionale più anziano assumerà le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nel primo Congresso nazionale (ordinario o straordinario) immediatamente successivo; in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione della carica del presidente nazionale;
c) designa un membro effettivo ed uno supplente del Collegio centrale dei sindaci;
d) stabilisce quali sono gli enti, le istituzioni e le associazioni il cui indirizzo è in contrasto con quello della Associazione;
e) tratta ogni questione generale di interesse associativo;
f) delibera l'iscrizione all'albo d'onore del cittadini e delle città ed enti di cui all';
g) propone al Congresso nazionale le modifiche allo statuto;
h) delibera l'espulsione del soci nei casi di cui all';
i) delibera sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
l) delibera i bilanci annuali preventivi e consuntivi dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza;
m) designa e revoca, tra i soci, i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra;
n) delibera i regolamenti associativi da sottoporre all'approvazione dell'autorità di vigilanza;
o) delibera la costituzione delle Sezioni provinciali;
p) revoca i presidenti e scioglie i Consigli provinciali in presenza di gravi Irregolarità amministrative o violazioni statutarie o in presenza di atti pregiudizievoli al prestigio ed all'indirizzo dell'Associazione;
q) nomina i commissari nel caso di cui alla lettera precedente;
r) delibera sui reclami degli iscritti avverso i provvedimenti disciplinari dei Consigli provinciali;
s) delibera sulla concessione dei contributi straordinari alle Sezioni provinciali;
t) nomina e revoca rappresentanti presso gli enti nazionali alla cui amministrazione l'Associazione è chiamata a partecipare;
u) può disporre la convocazione dei Consigli provinciali in seduta straordinaria;
v) delibera in via definitiva sui reclami avverso il rigetto delle domande di iscrizione dei soci da parte dei Consigli provinciali;
w) approva i bilanci preventivi e consuntivi provinciali;
x) provvede alla nomina ed al licenziamento del personale dipendente dalla Presidenza nazionale e dalle Sezioni provinciali, in conformità del regolamento organico dell'Associazione, di cui all', o in osservanza alla lettera i) dell';
y) ratifica le elezioni delle assemblee provinciali.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio nazionale si richiede la presenza di almeno la metà dei componenti. Esse sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
Le votazioni hanno luogo di regola in forma palese; è in ogni caso obbligatoria la votazione a scrutinio segreto per le questioni relative a persone ovvero a richiesta della, maggioranza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-17