Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 15
In vigore dal 16 giu 1964
Il Congresso nazionale:
a) nomina o revoca il presidente nazionale, il Consiglio nazionale e il Collegio nazionale dei probiviri;
b) delibera le modifiche allo statuto, per le quali è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei componenti il Congresso ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
c) discute ed approva le relazioni morali e finanziarie che saranno sottoposte dagli Organi nazionali.
Esso inoltre, può deliberare su tutte le questioni attinenti alla vita associativa e indicare le direttive per l'azione che gli altri organi debbono svolgere per il raggiungimento del fini sociali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-15