Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 20

In vigore dal 16 giu 1964
Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da cinque membri, di cui uno presidente, scelti anche fra i non soci. Il presidente è eletto dai componenti il Collegio, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo