Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 20
In vigore dal 16 giu 1964
Il Collegio nazionale dei probiviri è eletto dal Congresso nazionale ed è composto da cinque membri, di cui uno presidente, scelti anche fra i non soci.
Il presidente è eletto dai componenti il Collegio, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-20