Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 24

In vigore dal 16 giu 1964
Il Consiglio provinciale si riunisce in via ordinaria ogni tre mesi, ma è convocato dal presidente provinciale tutte le volte che lo ritenga opportuno o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti e non oltre il quindicesimo giorno dalla data della richiesta, ovvero su deliberazione del Consiglio nazionale. Alle riunioni del Consiglio provinciale intervengono, senza diritto a voto, i componenti del Collegio provinciale del sindaci. Il Consiglio provinciale: a) ha la facoltà di convocare in via straordinaria l'assemblea provinciale dei soci; b) elegge un vice presidente che sostituisce il presidente provinciale, in caso di assenza o di impedimento, nella sue attribuzioni. Qualora il presidente provinciale venga definitivamente a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, il vice presidente ne assume le funzioni sino alla elezione del nuovo presidente, ma in tale evenienza le elezioni dovranno aver luogo nella prima assemblea (ordinaria o straordinaria) immediatamente successiva, in ogni caso entro sei mesi dalla cessazione dalla carica del presidente provinciale; c) designa un membro effettivo ed, uno supplente del Collegio provinciale dei sindaci; d) costituisce e scioglie i fiduciariati; nomina e sostituisce i fiduciari; e) delibera l'iscrizione dei soci effettivi; f) propone al Consiglio nazionale le iscrizioni all'albo d'onore dei cittadini e delle città ed enti di cui all'; g) propone ed esprime il suo parere al Consiglio nazionale sulla espulsione dei soci; h) delibera i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre alla approvazione del Consiglio nazionale; i) propone la nomina ed il licenziamento del personale dipendente dalla Sezione; l) adotta le misure disciplinari di cui alle lettere a) b) e c) dell'; m) delibera sui provvedimenti assistenziali a favore dei soci. Per la validità delle deliberazioni valgono le norme di cui agli ultimi tre commi dell'.
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