Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 28

In vigore dal 16 giu 1964
Il controllo della gestione della Presidenza nazionale è devoluto ad un Collegio centrale dei sindaci composto di tre membri effettivi e tre supplenti così designati: a) un sindaco effettivo ed uno supplente, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri da scegliersi fra i funzionari in servizio presso la Presidenza medesima; b) un sindaco effettivo ed uno supplente, dal Ministero del tesoro, da scegliersi fra i funzionari in servizio del Ministero stesso; c) un sindaco effettivo ed uno supplente dal Consiglio nazionale dell'Associazione Assumerà la presidenza del Collegio quello del due sindaci effettivi, di cui alle precedenti lettere a) e b), che sia più elevato in grado o, a parità di grado, che sia più anziano di età. Il Collegio centrale del sindaci, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni, ed effettua saltuarie verifiche di cassa. I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente. Intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale e assistono alle sedute del Congresso nazionale. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati. I sindaci supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione degli effettivi in conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile in quanto applicabili.
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