Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 30

In vigore dal 16 giu 1964
Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è amministrato dal Consiglio nazionale e dai Consigli provinciali secondo le rispettive competenze. Il patrimonio è costituito dalle attività immobiliari e mobiliari di impianto e di arredamento degli uffici centrati e periferici e tenendo conto dei proventi di cui al successivo . Alla costituzione del patrimonio possono intercorrere eventuali lasciti, donazioni e provenienze attive di altro genere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-30

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