Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 30
In vigore dal 16 giu 1964
Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è amministrato dal Consiglio nazionale e dai Consigli provinciali secondo le rispettive competenze.
Il patrimonio è costituito dalle attività immobiliari e mobiliari di impianto e di arredamento degli uffici centrati e periferici e tenendo conto dei proventi di cui al successivo .
Alla costituzione del patrimonio possono intercorrere eventuali lasciti, donazioni e provenienze attive di altro genere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-30