Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 34
In vigore dal 16 giu 1964
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dal Congresso nazionale con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti e con la maggioranza di almeno tre quarti del presenti.
I beni sociali risultanti dalla avvenuta liquidazione saranno dall'autorità governativa devoluti ad altri enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-34