Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 32

In vigore dal 16 giu 1964
Il servizio di tesoreria è affidato ad istituti bancari di notoria solvibilità e la relativa convenzione deve essere sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-32

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