Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 37
In vigore dal 16 giu 1964
L'amministrazione straordinaria commissariale, presso le Sezioni provinciali, non può durare oltre sei mesi, salvo proroga motivata, non superiore a sei mesi, che dovrà essere stabilita dal Consiglio nazionale.
Entro tale termine devono essere indette le elezioni per la ricostituzione degli organi elettivi statutari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-37