Art. 1
In vigore dal 16 giu 1964
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1917 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 dei 4 febbraio 1947), con il quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, con sede in Roma, venne eretta in ente morale e venne approvato il relativo statuto sociale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 1949), con il quale sono state apportate modificazioni allo statuto anzidetto;
Vista la legge 23 ottobre 1956, n. 1239;
Vista la domanda con la quale l'Associazione nazionale vittime civili di guerra ha chiesto l'approvazione del nuovo testo di statuto deliberato dal V Congresso nazionale straordinario tenutosi in Roma nei giorni 11, 12 e 13 dicembre 1961, e modificato con deliberazione n. 69 del 30 ottobre 1963, adottata dal Consiglio nazionale dell'Associazione a seguito di mandato ad esso conferito dal VI Congresso nazionale tenutosi in Verona nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1963;
Visti gli atti d'istruttoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, annesso al presente decreto, composto di n. 39 articoli e vistato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1964
SEGNI
MORO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-rd-1