Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 38
In vigore dal 16 giu 1964
Mediante regolamento, da deliberare dal Consiglio nazionale e da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro, sono stabiliti la dotazione organica, lo stato giuridico e l'ordinamento delle carriere, nonché il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale centrale e periferico, compreso il segretario generale, comunque occorrente per le esigenze funzionali dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-38