Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 36
In vigore dal 16 giu 1964
Tutte le elezioni alle cariche sociali debbono essere fatte a scrutinio segreto con esclusione di qualsiasi altra modalità e sistema.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-36