Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 31

In vigore dal 16 giu 1964
Per lo svolgimento della sua attività e per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si avvale dei seguenti proventi: a) rendite del patrimonio; b) quote associative; c) eventuali oblazioni; d) profitti di eventuali iniziative, rimborsi e recuperi vari; e) contributo dello Stato di cui all', lettera b) della legge 23 ottobre 1956, n. 1239, o di enti pubblici o privati; f) ogni eventuale provento riconosciuto per legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-31

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