Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 31
In vigore dal 16 giu 1964
Per lo svolgimento della sua attività e per il conseguimento dei suoi fini l'Associazione si avvale dei seguenti proventi:
a) rendite del patrimonio;
b) quote associative;
c) eventuali oblazioni;
d) profitti di eventuali iniziative, rimborsi e recuperi vari;
e) contributo dello Stato di cui all', lettera b) della legge 23 ottobre 1956, n. 1239, o di enti pubblici o privati;
f) ogni eventuale provento riconosciuto per legge.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-31