Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra
Art. 35
In vigore dal 16 giu 1964
Tutte le cariche elettive sono onorifiche e gratuite, ma può essere disposto il rimborso ai componenti gli Organi direttivi, delle spese di viaggio e di soggiorno per l'intervento alle riunioni o per speciali incarichi fuori residenza.
Il rimborso sarà disposto dall'Organo che ha convocato la riunione o che ha attribuito l'incarico. Qualora il rimborso abbia carattere forfettario, la relativa misura dovrà essere approvata dalla Presidenza del COnsiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro.
I soci che abbiano regolari rapporti di impiego o di dipendenza rispetto alla Associazione non possono coprire cariche elettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-35