Statuto Associazione nazionale vittime civili di guerra

Art. 35

In vigore dal 16 giu 1964
Tutte le cariche elettive sono onorifiche e gratuite, ma può essere disposto il rimborso ai componenti gli Organi direttivi, delle spese di viaggio e di soggiorno per l'intervento alle riunioni o per speciali incarichi fuori residenza. Il rimborso sarà disposto dall'Organo che ha convocato la riunione o che ha attribuito l'incarico. Qualora il rimborso abbia carattere forfettario, la relativa misura dovrà essere approvata dalla Presidenza del COnsiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del tesoro. I soci che abbiano regolari rapporti di impiego o di dipendenza rispetto alla Associazione non possono coprire cariche elettive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1964-03-19;337#art-san-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo